La Carta Europea dell’Autonomia Locale. Il trattato di riferimento per le collettività europee

Fonte: https://piudemocraziaintrentino.org

Tutti i cittadini europei, indipendentemente dal regime costituzionale, federale o unitario, dello Stato in cui risiedono, si considerano anzitutto cittadini di un ente locale, di cui hanno eletto gli organi di governo.

Città e regioni, avamposto della democrazia
Il riconoscimento della democrazia locale da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa ha condotto all’adozione, nel 1985, della Carta europea dell’autonomia locale. Il testo sancisce il ruolo delle collettività in quanto primo livello in cui è esercitata la democrazia. È diventato il trattato internazionale di riferimento in questo campo.

La Carta, pietra angolare dell’edificio democratico
La Carta europea dell’autonomia locale stabilisce le norme destinate a tutelare i diritti degli enti locali e impone agli Stati che l’hanno ratificata il rispetto di un certo numero di condizioni, principi e pratiche. Alla fine del 2011, era stata ratificata da 45 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa. Nel 2013, con Monaco e San Marino, è stata ratificata da tutti i 47 Stati membri.

Vedi il sito della rete partenariale cittadina “Fabbrica del Decoro”:

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Nel 1990 l’Italia ratifica la Carta Europea dell’Autonomia Locale in Italia
originale_carta_presso-consiglio-d-europaLa Carta è stata aperta alla firma il 15 ottobre 1985 ed è entrata in vigore il 1° settembre 1988. La Carta è stata ratificata dal Governo italiano l’11 maggio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 1991) ed è entrata in vigore per l’Italia in data 1 settembre 1990. L’11 maggio 1990, in occasione del deposito dello strumento di ratifica, il governo italiano depositava la seguente dichiarazione: «Con riferimento alle disposizioni dell’art. 12, comma 2 della Carta europea dell’autonomia locale, la Repubblica italiana si considera vincolata dalla Carta nella sua integralità».

La Corte Costituzionale si esprime sul valore vincolante della Carta
Nell’ottobre del 2011 il Presidente della Corte Costituzionale nel documento curato da M.Bellocci e R.Nevola “L’applicazione in Italia della Carta europea dell’Autonomia Locale”risponde al domanda n.2 formulata dalla delegazione Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d’Europa per l’incontro con la Corte Costituzionale del 3 novembre 2011:
corte-costituzionale«Domanda – Lei pensa che la Carta possa acquisire lo status di fonte di diritto interno, almeno come parametro per determinare la costituzionalità di una legge ordinaria in disaccordo con le sue disposizioni?
Risposta – Sebbene nella sentenza n. 325 del 2010 la Corte abbia affermato il valore solo definitorio e programmatico delle disposizioni della Carta europea dell’autonomia locale (citati art. 3, comma 1 e art. 4, commi 2 e 4), si può ritenere che la stessa, costituendo atto di diritto internazionale recepito con legge ordinaria nell’ordinamento interno, ricada nell’alveo della previsione del primo comma dell’art. 117 Cost. che impone al legislatore statale e regionale il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Ne deriva che, nonostante la mancanza di precettività delle sue disposizioni, la Carta si pone come parametro idoneo ad orientare l’attività sia del legislatore, al quale non dovrebbe essere consentito dettare discipline con essa contrastanti, sia dell’interprete, tenuto ad applicare la normativa vigente in conformità con i disposti della Carta medesima»;

Il diritto all’autonomia locale. I diritti delle collettività sono integrati nell’ordinamento interno
La Carta prescrive che il principio dell’autonomia locale sia inserito nella legislazione o nella Costituzione degli Stati, al fine di garantirne l’effettiva applicazione. Sancisce inoltre i principi del funzionamento democratico delle collettività territoriali.
Lo stesso Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige all’articolo 47 riconosce che le leggi sulla forma di governo, inclusa la legge che disciplina l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo, debbano essere scritte in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali (ndr che poi non rispetti il diritto è un’altra storia) .

Un ampio grado di autonomia. Garantire l’indipendenza degli amministratori eletti
La carica degli amministratori locali deve garantire il libero esercizio del loro mandato nell’ambito dell’autonomia locale. Devono poter definire le loro strutture amministrative e assumere il personale competente.

Un ampio grado di autonomia. Risorse corrispondenti ai compiti conferiti alle collettività
La Carta è il primo trattato ad affermare il principio che il conferimento di competenze agli enti locali sia accompagnato da un trasferimento di risorse finanziarie. Tale criterio favorisce il decentramento di poteri al livello più vicino ai cittadini consentendo cosi l’attuazione del principo di sussidiarietà.

Un sistema di garanzie. La Carta, un quadro normativo per la tutela delle collettività locali
La Carta stabilisce un certo numero di garanzie destinate a tutelare i diritti delle collettività locali. Ad esempio, non possono essere modificati i confini territoriali senza l’accordo della collettività interessata e il controllo delle attività degli enti locali deve essere definito dalla legge, con la possibilità di un ricorso giurisdizionale.

Un sistema di garanze. Il Congresso, garante del rispetto dei diritti enunciati nella Carta
I paesi che hanno ratificato la Carta si sono impegnati a rispettare un minimo di diritti che costituiscono il fondamento europeo della democrazia locale. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa vigila sul rispetto di tali principi, mediante un monitoraggio sistematico e un dialogo regolare con i Governi dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa. Tale dialogo è essenziale per verificare l’impatto e l’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale.

Il funzionamento della Carta. Un nucleo di principi fondamentali
rapporti-monitoraggio_plenarie-congressoGli Stati si impegnano a considerarsi vincolati da un “nocciolo duro” di principi fondamentali, per i quali non è possibile formulare alcuna riserva, riguardanti, ad esempio, il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici, i diritti fondamentali degli enti locali in materia di autonomia, elezione dei propri organi locali, trasferimento di competenze, strutture amministrative e risorse finanziarie proprie, come pure il diritto al ricorso giurisdizionale in caso di ingerenza da parte di autorità di livello di governo superiore. Con la formulazione di questo nucleo essenziale di principi fondamentali, la Carta intende conciliare le diverse esigenze derivanti dalla pluralità delle strutture degli enti locali negli Stati membri del Consiglio d’Europa. L’obiettivo finale resta tuttavia il rispetto dell’insieme delle disposizioni della Carta.

La Carta Europea dell’Autonomia Locale negli Statuti comunali. L’esempio virtuoso del Comune di Bolzano
Il riferimento ai principi e agli impegni contenuti nella Carta è un fatto raro negli statuti comunali. Una positiva eccezione è rappresentata dal Comune di Bolzano che ha inserito un articolo specifico nello Statuto comunale:

Art. 10 – La Carta Europa delle Autonomie Locali come guida per l’attività del Comune
1. Il Comune, nell’esercizio delle sue competenze e nello svolgimento delle sue attività:
a) persegue gli intenti della Carta Europea delle Autonomie Locali e si impegna a rispettarne i principi e ad operare per la sua piena attuazione;
b) promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea;
c) sviluppa, allo scopo di concorrere alla collaborazione e alla pace fra i popoli, ogni iniziativa utile ad allacciare rapporti di reciproca conoscenza tra le diverse comunità locali, promuovendo legami di gemellaggio con altre città europee ed extra-europee;
d) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante ogni iniziativa utile a sviluppare le forme di solidale associazionismo e le attività culturali, di informazione, di educazione e di ricerca che si propongono tali scopi.

Il Codice di buona condotta sui referendum e il parere disatteso della Commissione di Venezia
Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa è l’organo che ha approvato in via definitiva il Codice di buona condotta sui referendum. Detto codice è il documento sul quale si è basato il parere 797/2014 formulato dalla Commissione di Venezia in ordine al disegno di legge di iniziativa popolare sulla democrazia diretta e che è rimasto disatteso dalla istituzioni della Provincia Autonoma di Trento dal giugno 2015 ad oggi.

Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali
senato-change_orgIl protocollo addizionale è stato redatto per assicurare l’attuazione del diritto di partecipare agli affari della collettività locale ovvero nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l’esercizio delle competenze di una collettività locale. L’associazione Più Democrazia in Trentino nel dicembre 2015 aveva lanciato una petizione su Change.org per chiedere al Parlamento di ratificare il protocollo addizionale. La petizione è stata annunciata in Senato l’8 giugno 2016 e assegnata alla 3° Commissione permanente – Affari Esteri

Fonte:
La Carta Europea dell’Autonomia Locale.
Il trattato di riferimento per le collettività europee
 (documento pdf)

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TESTO INTEGRALE DELLA CARTA EUROPEA DELL’AUTONOMIA LOCALE

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Carta,

Considerando che il fine del Consiglio d’Europa e’ di realizzare un’unione piu’ stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;

Considerando che la stipulazione di accordi nel settore amministrativo e’ uno dei mezzi atti a realizzare detto fine;

Considerando che le collettivita’ locali costituiscono uno dei principali fondamenti, di ogni regime democratico;

Considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del consiglio d’Europa;

Convinti che e’ a livello locale che il predetto diritto puo’ essere esercitato il piu’ direttamente possibile;

Convinti che l’esistenza di collettivita’ locali investite di responsabilita’ effettive, consente un’amministrazione efficace e vicina al cittadino;

Consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell’autonomia locale nei vari Paesi europei rappresenti un importante contributo alla edificazione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere;

Affermando che cio’ presuppone l’esistenza di collettivita’ locali dotate di organi decisionali democraticamente costuiti, che beneficiano di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalita’ di esercizio delle stesse, ed i mezzi necessari all’espletamento dei loro compiti istituzionali

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti s’impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti, nella maniera e nella misura prescritta dall’art. 12 della presente Carta.

PARTE I

ARTICOLO 2

Il principio dell’autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna,e per quanto possibile,dalla Costituzione.

ARTICOLO 3
Concetto di Autonomia Locale

1. Per autonomia locale, s’intende il diritto e le capacita’ effettiva, per le collettivita’ locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilita’, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici.

2. Tale diritto e’ esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge.

ARTICOLO 4
Portata dell’Autonomia Locale

1. Le competenze di base delle collettivita’ locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge. Tuttavia, detta norma non vieta il conferimento, alle collettivita’ locali, di competenze specifiche, in conformita’ alla legge.

2. Le collettivita’ locali hanno, nell’ambito della legge ogni piu’ ampia facolta’ di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un’altra autorita’.

3. L’esercizio delle responsabilita’ pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza alle autorita’ piu’ vicine ai cittadini. L’assegnazione di una responsabilita’ ad un’altra autorita’ deve tener conto dell’ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia.

4. Le competenze affidate alle collettivita’ locali devono di regola essere complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un’altra autorita’, centrale o regionale, solamente nell’ambito della legge.

5. In caso di delega dei poteri da parte di un’autorita’ centrale o regionale, le collettivita’ locali devono fruire, per quanto possibile, della liberta’ di armonizzare l’esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali.

6. Le collettivita’ locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente.

ARTICOLO 5
Tutela dei limiti territoriali delle collettivita’ locali

Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettivita’ locali interessate dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum, qualora cio’ sia consentito dalla legge.

ARTICOLO 6
Adeguamento delle strutture e dei mezzi amministrativi alle missioni delle collettivita’ locali.

1. Senza pregiudizio di norme piu’ generali emanate dalla legge, le collettivita’ locali devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire un’amministrazione efficace.

2. Lo statuto del personale delle collettivita’ locali, deve consentire un reclutamento di qualita’, che si basi sui principi in merito e della competenza; a tale fine, deve associare adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.

ARTICOLO 7
Condizioni dell’esercizio delle responsabilita’ a livello locale

1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettivita’ locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato.

2. Esso deve consentire un adeguato compenso finananziario delle spese derivanti dall’esercizio del loro mandato, nonche’ se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi, ed una remunerazione per il loro lavoro svolto, nonche’ un’adeguata copertura sociale.

3. Le funzioni ed attivita’ incompatibili con il mandato di eletto locale possono essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali.

ARTICOLO 8
Verifica amministrativa degli atti delle collettivita’ locali

1. Ogni verifica amministrativa sulle collettivita’ locali potra’ essere effettuata solamente nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge.

2. Ogni verifica amministrativa degli atti delle collettivita’ locali deve di regola avere un unico fine di assicurare il rispetto della legalita’ e dei principi costituzionali. La verifica amministrativa puo’, tuttavia, comportare una verifica esercitata da autorita’, a livello superiore, dell’opportunita’ in merito ai compiti, la cui esecuzione e’ delegata alle collettivita’ locali.

3. La verifica amministrativa delle collettivita’ locali deve essere esercitata nel rispetto di un equilibrio tra l’ampiezza dell’intervento dell’autorita’ di controllo e dell’importanza degli interessi che essa intende salvaguardare.

ARTICOLO 9
Risorse finanziarie delle collettivita’ locali

1. Le collettivita’ locali hanno diritto, nell’ambito della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell’esercizio delle loro competenze.

2. Le risorse finanziarie delle collettivita’ locali devono essere proporzionate alle competenze dalla Costituzione o dalla legge.

3. Un parte almeno delle risorse finanziarie, delle collettivita’ locali, deve provenire da tasse e imposte locali di cui esse hanno facolta’ di stabilire il tasso nei limiti previsti dalla legge.

4. I sistemi finanziari, che sostengono le risorse di cui dispongono le collettivita’ locali, devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva per consentire loro di seguire, in pratica, per quanto possibile, lo andamento reale dei costi di esercizio delle loro competenze.

5. La tutela delle collettivita’ locali finanziariamente piu’ deboli richiede la messa in opera di procedure di perequazione finanziaria o di misure equivalenti, destinate a correggere gli effetti di una ripartizione impari di fonti potenziali di finanziamento nonche’ degli oneri loro incombenti. Dette procedure o misure non devono diminuire la liberta’ di opzione delle collettivita’ locali nel proprio settore di responsabilita’.

6. Le collettivita’ locali dovranno essere opportunamente consultate per quanto riguarda le modalita’ dell’assegnazione, nei loro confronti, delle risorse nuovamente distribuite.

7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse alle collettivita’ locali, non dovranno essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione di sovvenzione non deve pregiudicare la liberta’ fondamentale della politica delle collettivita’ nel proprio settore di competenza.

8. Per finanziare le loro spese di investimento, le collettivita’ locali devono poter avere accesso, in conformita’ alla legge, al mercato nazionale dei capitali.

ARTICOLO 10
Il diritto di associazione delle collettivita’ locali

1. Le collettivita’ locali hanno diritto, nell’esercizio delle loro competenze, a collaborare, e nell’ambito della legge, ad associarsi ad altre collettivita’ locali per la realizzazione di attivita’ di interesse comune.

2. Il diritto delle collettivita’ locali, di aderire ad un’associazione per la tutela e la promozione dei loro interessi comuni, e quello di aderire ad un’associazione internazionale di collettivita’ locali, devono essere riconosciuti in ogni Stato.

3. Le collettivita’ locali possono alle condizioni eventualmente previste dalla legge, cooperare con le collettivita’ di altri Stati.

ARTICOLO 11
Tutela legale dell’Autonomia Locale

Le collettivita’ locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione interna.

PARTE II – DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 12
Impegni

1. Ciascuna Parte s’impegna a considerarsi vincolata da venti almeno dei paragrafi della Parte I della Carta, di cui almeno 10 prescelti tra i paragrafi seguenti:

– articolo 2
– ” 3, paragrafi 1 e 2,
– ” 4, paragrafi 1, 2 e 4
– ” 5,
– ” 7, paragrafo 1
– ” 8, paragrafo 2
– ” 9, paragrafi 1, 2, e 3
– ” 10, paragrafi 1
– ” 11.

2. Ciascuno Stato contraente, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, notifichera’ al Segretario Generale del Consiglio d’Europa i paragrafi prescelti in conformita’ alla norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna Parte, puo’ in qualsiasi ulteriore momento notificare al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro paragrafo della presente Carta, che non aveva accettato in conformita’ alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Detti successivi impegni verranno considerati come parte integrante della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Parte che effettua la notifica, e produranno i medesimi effetti, dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 13
Collettivite’ cui si applica la Carta

I principi di autonomia locale contenuti nella presente Carta, si applicano a tutte le categorie di collettivita’ locali esistenti sul territorio della Parte. Ciascuna Parte puo’ tuttavia, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare le categorie di collettivita’ locali e regionali alle quali intende limitare il settore di applicazione o che intende escludere dal settore di applicazione della presente Carta. Essa puo’ anche includere altre categorie di collettivita’ locali o regionali nell’ambito di applicazione della Carta, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

ARTICOLO 14
Comunicazioni di informazioni

Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ogni opportuna informazione relativa alle disposizioni leg- islative ed altre misure adottate allo scopo di adeguarsi ai termini della presente Carta.

PARTE III

ARTICOLO 15
Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Carta e’ aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Sara’ sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

2. La presente Carta entrera’ in vigore dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati del Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro consenso ed essere vincolati dalla Carta, in conformita’ alle norme del paragrafo precedente.

3. Per ogni Stato membro che esprimera’ successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Carta, questa entrera’ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

ARTICOLO 16
Clausola territoriale

1. Ciascun Stato puo’, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione indicare il o i territori cui si applichera’ la presente Carta.

2. Ciascuno Stato potra’, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Carta ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Carta entrera’ in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa, in virtu’ dei due paragrafi precedenti, potra’ essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in detta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avra’ effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 17
Denuncia

1. Nessuna parte puo’ denunciare il presente Statuto prima dello scadere di un periodo di 5 anni successivo alla data di entrata in vigore della Carta nei suoi confronti. Un preavviso di sei mesi sara’ notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Detta denuncia non pregiudica la validita’ della Carta nei confronti delle altre Parti, fermo restando che il numero di queste non sia mai inferiore a quattro.

2. Ciascuna parte puo’, in conformita’ alle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni paragrafo della Parte I della Carta da essa accettato, con riserva che il numero e la categoria dei paragrafi cui questa Parte e’ vincolata rimangono conformi alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1. Ciascuna Parte che, a seguito della denuncia di un paragrafo, non si adegui piu’ alle disposizioni dell’articolo 12 paragrafo 1, sara’ considerata come avendo denunciato la Carta stessa.

ARTICOLO 18
Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifichera’ agli stati membri del Consiglio:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta, in conformita’ al suo articolo 15;

d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3;

e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 13;

f. ogni altro atto, notifica e comunicazione relativa alla presente Carta.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Carta.

Fatto a Strasburgo il 15 ottobre 1985 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara’ depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne inviera’ copia autentica conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

(Seguono le firme).

Details of Treaty No.122

European Charter of Local Self-Government

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